Modello 231 e whistleblowing in Italia

Cos’è il Modello organizzativo 231? Come disciplina il whistleblowing? Cosa prevede in più la Direttiva 2019/1937?
Andrea Cipolla
In sintesi

Numerose aziende private in Italia hanno applicato il Modello organizzativo 231 e, per quanto riguarda la tematica del whistleblowing, questo regolamento prevede che le organizzazioni predispongano canali di segnalazione interni all’aziende. Con il futuro recepimento della Direttiva Whistleblowing (2019/1937), gli enti privati dovranno, però, soddisfare i nuovi requisiti e rivedere i propri processi interni. 

Scoprite nell’articolo in cosa consiste il Modello 231, cosa indica la disciplina sul whistleblowing e cosa dovranno fare le aziende italiane con l’arrivo della nuova normativa europea. 

 

Illustration of business man holding a whistle

Cos’è il Modello organizzativo 231

Il modello organizzativo 231, che prende il nome dal Decreto Legislativo 231 entrato in vigore nel 2001, consiste in un insieme di regolamenti e procedure che indicano come le aziende devono essere strutturate e come devono essere gestiti i relativi processi interni. Attraverso l’adozione di un Modello 231 le organizzazioni possono diminuire il rischio di commettere illeciti. Inoltre, le organizzazioni che predispongono questo modello correttamente e lo aggiornano costantemente vengono esentate dalla responsabilità amministrativa nel caso di reati commessi da soggetti che appartengono ad esse.

Il Decreto Legislativo 231/2001, che ha introdotto la responsabilità penale per gli enti, indica che le aziende private sono punibili per illeciti commessi dalle persone che svolgono ruoli di rappresentanza, gestione e amministrazione, entità organizzative autonome e infine persone soggette alla direzione e vigilanza (dipendenti). I reati, invece, che rientrano nel decreto sono diversi, tra questi i reati societari, i reati ambientali, i crimini informatici, i reati contro la salute e la sicurezza sul lavoro, i reati contro la Pubblica Amministrazione, il riciclaggio di denaro, l’abuso di informazioni privilegiate.

Modello 231 e il whistleblowing in Italia

Con la Legge n. 179 del 2017 il whistleblowing è entrato nella disciplina del D. lgs. 231/01. Tale provvedimento ha introdotto all’art. 6 il comma 2-bis, che prevede un ulteriore requisito di idoneità del Modello organizzativo. La norma indica che il Modello debba mettere a disposizione dei dipendenti all’interno dell’azienda canali per effettuare segnalazioni circa condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e «fondate su elementi di fatto precisi e concordanti», ovvero di violazioni dei precetti stabiliti dal Modello stesso. Perciò, l’assenza di un efficace sistema di segnalazione all’interno dell’organizzazione priva il Modello organizzativo di idoneità preventiva. Ad oggi, il sistema di segnalazioni in 231 rappresenta l’unica forma codificata di whistleblowing del settore privato in Italia.

Modello 231 e Direttiva UE sul Whistleblowing

I provvedimenti dell’Unione Europea hanno sempre costituito un input fondamentale per lo sviluppo della cultura di compliance aziendale e, più specificamente, della pratica del whistleblowing. Il più recente passaggio è rappresentato dall’emanazione della Direttiva UE 2019/1937 che mira a stabilire una politica comune di segnalazione delle violazioni del Diritto Europeo negli Stati membri.

I destinatari della nuova normativa sono molteplici: sono infatti coinvolti sia il settore pubblico che quello privato. La Direttiva istituisce nuovi benchmark essenziali che dovranno essere osservati anche in ambito di segnalazioni 231. E infatti si profilano nuovi standard di efficienza sia sotto il profilo della gestione della segnalazione, che sotto il profilo della tutela del whistleblower.

Lo Stato italiano era chiamato a recepire la Direttiva europea entro il 17 dicembre dell’anno 2021. Il provvedimento, però, non è giunto entro il termine previsto. L’iter è stato ripreso con la Legge di delegazione europea, emanata in data 4 agosto 2022 ed entrata in vigore in data 10 settembre 2022. Tra le varie direttive oggetto della Legge vi è anche la n. 1937/2019 Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie. Il 9 dicembre 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo recante attuazione del recepimento della Direttiva e il 12 dicembre è stato pubblicato lo schema di decreto legislativo. Ora si dovrà attendere l’entrata in vigore ufficiale della legge, il cui termine è ora previsto per il 10 marzo 2023.

Le differenze tra il Modello organizzativo 231 e la Direttiva UE 2019/1937

Considerando le due discipline, sono molte le differenze tra la Direttiva 2019/1937 e il Modello 231, tra queste:

Componenti del Modello 231

Il Modello 231 si articola in diverse componenti chiave:

Implementazione del Modello 231

L’implementazione del Modello 231 richiede un approccio strutturato che comprende diverse fasi:

Conclusioni

In Italia il recepimento della Direttiva 2019/1937 comporterà diverse modifiche alla vigente normativa e l’implementazione di un sistema di segnalazione nel settore privato non potrà più essere legata, come è oggi, solo al modello 231. È fondamentale, quindi, che le due discipline siano gestite in stretto coordinamento tra loro, ottimizzando sia gli aspetti teorici che quelli più strettamente pratici nella gestione dei canali di segnalazione. In primis, per le società che già hanno un Modello 231, l’Organismo di Vigilanza ben può adempiere alla funzione di recettore e gestore anche delle segnalazioni di violazione del diritto UE, in quanto tali condotte possono risultare strumentali o prodromiche a violazioni del Modello o della legge penale. Inoltre, un OdV dovrebbe già disporre del know-how necessario a processare una segnalazione, e gode dei caratteri di terzietà che collimano con l’esigenza di gestione ottimale di una segnalazione. Tuttavia, per quanto riguarda l’aspetto tecnico-pratico legato all’inoltro della segnalazione, è doveroso che i due canali siano mantenuti rigorosamente separati tra loro. In quanto diverse sono le funzioni, gli scopi e la disciplina di ciascuno dei due processi di segnalazione. Pertanto, è auspicabile che l’ente privato, che sia o meno munito di un Modello organizzativo ex D.lgs. 231/01, si premuri di sviluppare due canali di segnalazione separati tra loro, possibilmente coordinati all’interno della medesima piattaforma di segnalazione online, e ciò al fine evitare di generare confusione nei segnalanti. Sarà naturalmente opportuno che il recepimento a livello nazionale della Direttiva Europea sia seguito da opportuni cicli di formazione del personale, oltre che dal potenziamento degli strumenti di segnalazione interni già sviluppati, e all’approntamento di canali esterni e pubblici.

Il sistema di segnalazione whistleblowing del Modello 231 

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Andrea Cipolla
Senior Account Executive | EQS Group Italia
Andrea Cipolla è il responsabile vendite per il mercato italiano delle soluzioni cloud/Saas per la compliance. Laureato in informatica e forte di un’esperienza di oltre 12 anni nella vendita di software taylor-​made e soluzioni cloud/SaaS dedicate alla compliance, Andrea supporta le aziende italiane dalla scelta all’implementazione dei nuovi tool.